Correttivo riforma del lavoro sportivo: trattamento tributario 

Il nuovo decreto legislativo correttivo della riforma del lavoro sportivo, intervenendo sull’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, è intevenuto anche su alcuni aspetti relativi al trattamento tributario in materia (D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120).

Il D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, è intervenuto con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019). Fra le altre modifiche intervenute, l’articolo 29 del decreto correttivo ha inciso sull’articolo 36 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, relativo al trattamento tributario in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

 

Ai sensi del primo comma del suddetto articolo 36, l’indennità prevista al termine dell’attività sportiva per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Inoltre, per l’attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti è previsto che le società sportive osservino le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d’affari.

 

Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta fermo il regime agevolativo che consiste nella decommercializzazione delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

 

Resta immutato anche il comma 4 dell’articolo 36, nel quale viene specificato che le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica sono equiparate alle operazioni esenti dall’IVA. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla Legge n. 398/1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

 

Da sottolineare è la nuova formulazione dell’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 36, sul quale ha inciso il decreto correttivo. Nello specifico la norma prevede che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00 e, in ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile.

All’atto del pagamento, dunque, è dovere del lavoratore sportivo rilasciare l’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

 

Con l’obiettivo di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente.

Tali disposizioni si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

 

Infine, l’articolo 36, comma 6-quater, inquadra le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, come premi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta in misura pari al 20%.

Finanziamenti alle imprese per il sostegno dei programmi di investimento nella tutela ambientale

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con l’obiettivo di sostenere i programmi di investimento delle imprese nella tutela ambientale, ha stanziato 300 milioni di euro a valere sul “Fondo per il sostegno alla transizione industriale” (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 5 Settembre 2023).

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito dall’articolo 1, commi 478 e 479, della Legge n. 234/2021, è volto favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Le agevolazioni sono concesse a imprese di qualsiasi dimensione del territorio nazionale, in particolare quelle che operano nei settori estrattivo e manifatturiero, nella forma del contributo a fondo perduto, per programmi di investimento che perseguono:

  • l’efficientamento energetico;

  • il cambiamento fondamentale del processo produttivo;

  • l’installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

  • la riduzione dell’utilizzo delle risorse tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.

Le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono:

– essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
– operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero, di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
– aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
– essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
– non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’articolo 5, comma 2, del D.M. 21 ottobre 2022.

 

Il 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore.

Riguardo alle modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione, il MIMIT ha chiarito che le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia, nell’apposita sezione “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”, a partire dal 10 ottobre e fino al 12 dicembre 2023.

 

I programmi devono prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro.

Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine stabilito in graduatoria, sulla base di punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento e, a parità di punteggio, prevarrà la domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulterà più contenuto. 

Fusione per incorporazione: società incorporante legittimata a recuperare il credito IVA rigenerato

L’operazione di fusione integra sia sul piano civilistico che fiscale una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata. La società controllata è, dunque, legittimata a recuperare il credito IVA una volta ”rigenerato” (Agenzia delle entrate, risposta 30 agosto 2023, n. 423).

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione a una fattispecie nella quale una società, fondendosi per incorporazione ad un’altra, a causa della mancata compilazione del quadro VX della dichiarazione annuale IVA relativo all’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’esonero dalla fideiussione, ha ricevuto due atti dall’Agenzia delle entrate per il recupero del credito trasferito dalla controllata alla controllante e, da quest’ultima utilizzato in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo.

Valutando l’ipotesi di definizione agevolata, a condizione che sia ammesso il successivo recupero dei crediti rigenerati per effetto del pagamento delle adesioni, la società controllata ha chiesto chiarimenti all’Agenzia riguardo all’ammontare dell’IVA recuperabile, al soggetto al quale competono gli adempimenti relativi alla definizione e al recupero del credito e alla modalità di utilizzo del suddetto credito riversato.

 

Riguardo alla definizione in via agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti di recupero crediti d’imposta indebitamente utilizzati, l’Agenzia ha richiamato quanto già chiarito con la circolare del 27 gennaio 2023,  n. 2/E, nella quale viene specificato che il comma 186 della Legge di bilancio 2023 non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

 

Pertanto, gli atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati rientrano nel novero degli atti impositivi e le relative controversie possono formare oggetto di definizione agevolata. Parimenti, sono ad oggi definibili le controversie relative agli avvisi di pagamento, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica, gli avvisi di liquidazione e gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate a carattere impositivo (tra i quali gli atti di recupero crediti esistenti), purché a monte non esista già un accertamento definitivo.

 

Nel caso di specie, trattasi di procedimenti pendenti, non ancora decisi, riguardo ai quali l’Agenzia conferma la possibilità di definizione applicando, in relazione allo stato e al grado in cui pende la controversia stessa, le percentuali di riduzione stabilite dai commi da 186 a 191 della Legge di bilancio 2023.

Le modalità di attuazione della misura deflattiva da applicare sono quelle rese note con provvedimento direttoriale n. 30294/2023, dal quale si evince che la definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate. Tuttavia, il suddetto perfezionamento resta condizionato all’esito del controllo eseguito dall’ufficio, e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione agevolata.

 

L’Agenzia ha ritenuto opportuno precisare che, laddove l’istante intenda ”rigenerare” il credito IVA, da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata negli atti sopra indicati e rinunciare alla controversia con riferimento all’imposta medesima.

 

Infine l’Agenzia ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 2504 bis del codice civile, la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Pertanto, nel caso di specie, l’operazione di fusione ha integrato, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata e di conseguenza l’incorporante è legittimato a recuperare il credito IVA una volta aver proceduto alla ”rigenerazione”.

Definizione agevolata delle liti pendenti e possibilità di rigenerazione di un credito IVA

Nell’ambito della definizione agevolata delle liti pendenti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per la rigenerazione di un credito IVA è necessario versare separatamente l’imposta dovuta e scegliere la definizione agevolata solo per le sanzioni e gli interessi (Agenzia delle entrate, risposta 30 agosto 2023, n. 422).

L’articolo 1, comma 186, della Legge di bilancio 2023 dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

 

In riferimento alla definizione in via agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti di recupero crediti d’imposta indebitamente utilizzati, l’Agenzia delle entrate, con la circolare del 27 gennaio 2023, n. 2/E, ha già avuto modo di chiarire che, il suddetto comma 186 della Legge di bilancio 2023 non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

Al riguardo, la circolare del 1 aprile 2019, n. 6/E, ha precisato che gli atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati rientrano nel novero degli atti impositivi e che, quindi, le relative controversie possono formare oggetto di definizione agevolata.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata.

 

Nel caso di specie, l’istante sta valutando l’ipotesi di definizione agevolata di due contenziosi, soltanto a condizione che sia ammesso il successivo recupero dei crediti rigenerati per effetto del pagamento delle adesioni, chiedendo pertanto chiarimenti in merito all’ammontare dell’IVA recuperabile e la modalità di utilizzo del credito riversato.

In risposta l’Agenzia precisa che, laddove l’istante intenda ”rigenerare” il credito IVA, da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata negli atti e rinunciare alla controversia con riferimento all’imposta medesima. Tale controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni e agli interessi, potrà essere definita secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 191, della Legge di bilancio 2023. Dunque, dovrà essere versata separatamente l’imposta dovuta e sarà possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda.

Infine l’Agenzia chiarisce che, qualora l’istante decida di ”rigenerare” il credito IVA, potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d’imposta 2023 l’importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con gli atti emessi dall’Agenzia.

 

 

Firma elettronica semplice non idonea ai fini delle dichiarazioni fiscali

Ai fini della sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali, l’Agenzia delle entrate ha dichiarato l’inidoneità della firma elettronica “semplice” (ossia non qualificata, digitale o avanzata) a garantire i requisiti che i documenti informatici, specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione (Agenzia delle entrate, consulenza giuridica 30 agosto 2023, n. 1).

Le dichiarazioni sono documenti fiscalmente rilevanti, perciò i contribuenti e i sostituti di imposta che presentano una dichiarazione in via telematica devono conservarla, debitamente sottoscritta, redatta su modello conforme e corredata dai documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporla.

 

Nell’articolo 1del D.M. 17 giugno 2014, ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell’articolo 21, comma 3, del D.P.R. N. 633/1972, in materia di fatturazione elettronica. 

 

Le disposizioni presenti nel D.M. 17 giugno 2014 non riguardano solo le dichiarazioni dei redditi (e le relative copie), ma anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle entrate e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione.

 

I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno come caratteristiche:

– l’immodificabilità;

– l’integrità;

– l’autenticità;

– la leggibilità.

 

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici termina, invece, con l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali.

 

L’Agenzia ricorda che le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida AgID, nelle quali viene precisato che il documento informatico è formato mediante una delle seguenti modalità:

 

a) creazione tramite l’utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità;

b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;

c) memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;

d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. Il documento informatico deve essere identificato in modo univoco e persistente.

 

Nel caso di documento informatico formato secondo la sopracitata lettera a), l’immodificabilità e l’integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:

-apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;

-memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di sicurezza;

-il trasferimento a soggetti terzi attraverso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;

-versamento ad un sistema di conservazione.

 

Nel caso di documento informatico formato secondo la sopracitata lettera b) l’immodificabilità ed integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni mediante:

-apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;

-memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di sicurezza;

-versamento ad un sistema di conservazione.

 

Nel caso di documento informatico formato secondo le sopracitate lettere c) e d) le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:

-apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;

-registrazione nei log di sistema dell’esito dell’operazione di formazione del documento informatico, compresa l’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema;

-produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.

 

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle entrate ha escluso l’idoneità ai fini tributari di qualsiasi procedura che preveda l’utilizzo di firma elettronica “semplice” (ossia non qualificata, digitale o avanzata).