Contributi con scadenza di pagamento: nuovi tassi in vigore dal 2025

Dal 1° gennaio scatta il nuovo saggio degli interessi legali al 2% annuo (INPS, circolare 3 gennaio 2025, n. 1).

L’INPS comunica che in virtù della pubblicazione del decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze (Allegato n. 1 alla circolare in commento), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata fissata al 2% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Il cambiamento avrà un impatto su vari aspetti, come il calcolo delle somme aggiuntive per il ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, per i contributi con scadenza di pagamento a partire dalla data citata, si applicherà il nuovo tasso del 2%. Per le esposizioni debitorie pendenti alla data in questione, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2 alla circolare).

La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dall’articolo 116, comma 10 della Legge n. 388/2000, laddove dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.

Peraltro, l’INPS rammenta che fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

Per le esposizioni debitorie già pendenti gli interessi saranno calcolati secondo i tassi vigenti al momento delle rispettive scadenze.

Il nuovo tasso si applica anche alle prestazioni pensionistiche e di fine servizio pagate a partire dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza, la misura dell’interesse del 2% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2025.

 

CCNL BCC: nuovi aumenti a decorrere da gennaio 2025

Prevista la seconda tranche di aumenti per i  quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali
L’accordo del 9 luglio 2024 sottoscritto da Federcasse e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, U…

Chiarimenti sull’esenzione IVA per prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello posto da una ASD in merito all’applicabilità del regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 36­bis del decreto-­legge 22 giugno 2023, n. 75, per “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport” (Agenzia delle entrate, riposta 8 gennaio 2025, n. 2).

L’articolo 36­bis del D.L. n. 75/2023 dispone che le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, siano esenti dall’IVA.

 

Con vari riferimenti alla giurisprudenza unionale, l’Agenzia delle entrate sottolinea come agli Stati membri sia consentito esentare dall’IVA un numero limitato di prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica. Dalla medesima giurisprudenza, inoltre, si ricava che, ai fini dell’esenzione, la prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport o dell’educazione fisica debba essere fornita da ”organismi senza fini di lucro”. 

 

La norma di cui al citato articolo 36­bis fa riferimento agli ”organismi senza fine di lucro”, che svolgono le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, ”compresi gli enti sportivi dilettantistici” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2021.

L’articolo 36­bis, nel menzionare gli ”organismi senza fine di lucro” ricomprende in tali enti principalmente quelli di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2021, che riguarda le associazioni e le società sportive dilettantistiche, e, pertanto, fa riferimento principalmente ad enti che sono deputati a fornire come attività principale l’attività sportiva dilettantistica. Tale disposizione ha, dunque, previsto un regime di esenzione applicabile alle prestazioni che l’organismo senza fine di lucro svolge in termini di attività sportive nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica, incluse quelle strettamente connesse alle medesime, prevedendo, ai fini dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, enti non lucrativi, inclusi quelli di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

 

L’Agenzia chiarisce che nella nozione di “organismi senza fini di lucro” possono ritenersi ricompresi gli enti pubblici, e, con riferimento agli enti privati, quelli di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021 e gli enti ”senza scopo di lucro” come anche definiti nella circolare n. 27/E del 26 marzo 2008 e nella circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010.

In particolare, nella circolare n. 27/E del 2008 viene precisato che l’assenza dello scopo di lucro si ritiene soddisfatta in presenza di un’espressa previsione che, nell’atto costitutivo o nello statuto, escluda la finalità lucrativa dell’associazione. Tale previsione deve essere esplicitata anche attraverso la presenza di specifiche clausole che, sempre nell’atto costitutivo o nello statuto, prevedano:

– l’obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione alle finalità sociali perseguite dall’ente;

– il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione;

– l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

I predetti requisiti, oltre che risultare dall’atto costitutivo o dallo statuto, devono essere anche di fatto osservati.

 

Nel caso di specie, con un accordo il Comune concede in uso e gestione il Palasport all’istante, per il periodo di un anno, unitamente all’affidamento alla stessa ASD dei servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione del Palasport. Il Comune, inoltre, si impegna ad effettuare la sorveglianza ed il controllo periodico dei dispositivi di emergenza e sicurezza posti nel Palasport, nonché a sostenere tutte le spese derivanti dall’utilizzo dei medesimi, le sostituzioni e i reintegri, nonché a versare i tributi, le utenze e le spese per la manutenzione straordinaria. Spettano all’addetto alla gestione dell’impianto, invece, l’impegno a far osservare le norme del disciplinare contenuto nell’accordo e l’assunzione di responsabilità per l’idoneità degli utenti che accedono alla struttura sportiva. Inoltre, tale accordo prevede che l’istante sia autorizzata ad effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport. In virtù di tale accordo, quindi, il Comune consente all’ASD di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva, attraverso lo svolgimento dell’attività pubblicitaria all’interno del Palasport.

Al riguardo l’Agenzia ritiene, dunque, che la concessione in uso e gestione del Palasport da parte del Comune all’istante, oggetto dell’accordo, che costituisce una prestazione di servizi complessa, con la quale viene affidata all’ASD la gestione del Palasport unitamente anche ad altri servizi accessori, non possa rientrare nell’esenzione IVA prevista dal citato articolo 36bis, non configurando ”prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport’‘.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Milleproroghe: le novità

Il D.L. n. 202/2024 prolunga fino alla fine del 2025 la possibilità di utilizzo della causale basata sulle esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti nei contratti a tempo determinato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 3 gennaio 2025).

Il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2024 (D.L. n. 2024/2024) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 dicembre scorso e presenta alcune novità in materia di lavoro. Innanzitutto, viene prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà di utilizzo nei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato della causale basata sulle esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva, come previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2015.

Inoltre, sul versante del lavoro pubblico, il provvedimento limita a 3 anni a decorrere dal 2025 le facoltà assunzionali previste nell’ambito delle pubbliche amministrazioni;
Viene poi prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà per le ONLUS di accreditarsi per l’accesso alla ripartizione del cinque per mille anche se non iscritte al RUNTS;
Infine, viene assegnata al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri l’attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioniLEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024.

 

CIPL Edilizia Artigianato Piacenza: determinato l’EVR per i dipendenti del settore

La seconda tranche dell’elemento variabile della retribuzione viene erogata unitamente alle retribuzioni di gennaio 2025

Le Organizzazioni datoriali edili artigiane di Piacenza e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil hanno siglato, il 12 dicembre 2024, il verbale di accordo per la determinazione dell’elemento variabile della retribuzione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani che operano nel settore dell’edilizia e affini. Le Parti dichiarano di aver raggiunto gli obiettivi a livello territoriale per il riconoscimento dell’EVR e viene determinato, nella misura del 3,45% dei minimi tabellari in vigore al 31 dicembre 2023, e suddiviso per livello di inquadramento contrattuale. L’elemento variabile della retribuzione viene erogato in due tranche, la prima erogata unitamente alle retribuzioni spettanti per dicembre 2024, la seconda unitamente alle retribuzioni spettanti per gennaio 2025. A beneficiare dell’emolumento sono i lavoratori in forza nel mese di dicembre 2024, proporzionando l’importo spettante ai mesi di servizio prestati nell’anno 2023. Per gli apprendisti viene riconosciuto nella corrispondente percentuale della retribuzione ed è riproporzionato sulla base dell’orario contrattuale individuale per i lavoratori con contratto a tempo parziale. Gli importi dell’EVR sono indicati nella tabella riportata di seguito.

Livello EVR annuo intero EVR annuo ridotto
7 825,29 412,65
6 735,71 367,86
5 613,15 306,58
4 571,73 285,86
3 531,46 265,73
2 477,61 238,81
1 408,74 204,37