Linee guida per rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

Sono state approvate dall’Agenzia delle entrate le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Compliance Model – TCM) in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del D.Lgs. n. 128/2015 (Agenzia delle entrate, provvedimento 10 gennaio 2025, n. 5320).

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 128/2015 ha introdotto nell’ordinamento il regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

 

La Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale”), in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.

Pertanto, in attuazione delle previsioni contenute nella Legge delega, con il D.Lgs. n. 221/2023 e con il D.Lgs. n. 108/2024 sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.

 

Assumono rilievo centrale le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 221/2023 ha modificato l’articolo 4 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 edha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.

L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 108/2024, contenente “disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” ha, poi, introdotto, a carico dei soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione, in quanto già ammessi al regime o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto delegato, l’obbligo di attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del MEF.

 

Per favorire, dunque, la transizione da un “Modello Aperto” a un modello “Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.

In tale contesto sono state individuate le linee guida dell’Agenzia per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale.

 

In tale contesto sono state individuate le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, indirizzate alle imprese che intendono aderire alla Cooperative compliance e che di conseguenza necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

Si ricorda, infine, che il regime di adempimento collaborativo dal 2024 ha ampliato la platea includendo anche i soggetti con volume di affari non inferiore a 750 milioni di euro. Dal 2026, questa asticella si abbasserà a 500 milioni e dal 2028 ulteriormente a 100 milioni di euro.

CIRL Commercio Confcommercio Lazio: sottoscritto il contratto integrativo fino al 2027

Con l’accordo previste novità economiche e normative

Il 9 dicembre 2024 Confcommercio Roma, Confcommercio Lazio e le OO.SS. territoriali di Roma e Lazio Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale ed il Protocollo di intesa del Terziario per il Giubileo 2025. L’accordo, in vigore dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027, avrà validità per tutte le imprese che abbiano sede legale od operativa nel territorio della Regione Lazio e che applicano integralmente, senza esclusione alcuna, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (CCNL TDS).
Tra le novità si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2025 il versamento da effettuare a SANIMPRESA per ogni lavoratore dipendente è incrementato di 3,00 euro al mese, pari complessivamente a 288,00 euro per ragione d’anno, al fine di garantire il mantenimento e il miglioramento dell’attuale piano sanitario.
Dal punto di vista normativo, in materia di contratti week-end, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL Terziario per il part-time week-end, viene previsto che:
– le lavoratrici ed i lavoratori assunti per la durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato, potranno essere destinati, previo accordo, ad eguale prestazione per le domeniche e/o festività;
– con le lavoratrici e lavoratori assunti per la durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato potrà essere concordato, attraverso accordo di trasformazione, un ampliamento della prestazione per le domeniche e/o festività.
Per le prestazioni domenicali e/o festive, sarà corrisposta un’indennità giornaliera pari a 15,00 euro lordi utile al calcolo del TFR con esclusione di tutti gli altri istituti differiti.
In tema di riduzione orario di lavoro, le aziende, ferma restando la retribuzione mensile, potranno programmare una riduzione dell’orario di lavoro, fino a 36 ore settimanali per un massimo di 18 settimane nell’anno, nell’ambito delle quali, sarà possibile pianificare la fruizione di parte delle ore di permesso retribuito, in coincidenza con la chiusura anticipata degli uffici o con un minor utilizzo dei locali aziendali/della sede in cui è resa la prestazione di lavoro.
L’anno del Giubileo, rappresentando un evento internazionale che porterà un notevole afflusso di pellegrini e visitatori nella città di Roma e, potrà offrire opportunità di sviluppo economico per tutto il territorio ed una possibilità per le imprese di potenziale crescita occupazionale. A tal fine le Parti Sociali hanno concordato un Protocollo sulla possibilità di introdurre strumenti straordinari e flessibili che rispondano alle esigenze organizzative delle imprese del territorio e, al contempo, tutelino i lavoratori, promuovendo la conciliazione vita-lavoro.

Quas: le novità 2025

Previsti aumenti per visite specialistiche e prestazioni odontoiatriche 

Il Quas, la Cassa Assistenza Sanitaria Quadri, ha previsto per il 2025 l’incremento dell’importo massimo rimborsabile per le seguenti prestazioni:
– visita specialistica: 80,00 euro;
– visita specialistica in gravidanza: 80,00 euro 
– Pacchetti di prevenzione:
– Pacchetto A:  importo massimo rimborsabile 250,00 euro
– Pacchetto B1: importo massimo rimborsabile 200,00 euro.
Prestazioni odontoiatriche:
Ablazione del tartaro: 80,00 euro;
Estrazione di dente o radice: 50,00 euro.
Per le prestazioni con rimborso in forma indiretta da parte del Fondo è applicata una compartecipazione alla spesa del 10% sulla quota rimborsabile.
 

Tasso di disparità di genere: pubblicato il decreto interministeriale

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente negli Allegati 1 (tabella A) e 2 (tabella B) del provvedimento (D.M. 30 dicembre 2024, n. 3217).

Il D.M. n. 3217/2024 che individua, per l’anno 2025, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11 della Legge 92/2012, è stato pubblicato nella sezione “Normativa” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il provvedimento, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, elenca rispettivamente negli Allegati 1 (tabella A) e 2 (tabella B) del decreto i settori e le professioni in oggetto.

In particolare, dalla tabella A, si rileva, fra gli altri dati, nel settore dell’agricoltura un tasso di disparità uomo-donna pari al 47,9%, nel settore industria estrattiva pari al 82,2% e in quello dei servizi di trasporto e magazzinaggio al 56,4%. La tabella B riporta, fra le professioni individuate, un tasso di disparità, ad esempio, del 95,9% per gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche, del 65,1% per gli agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia, del 34,4% per gli imprenditori e responsabili di piccole aziende e del 17,1% per le professioni non qualificate nel commercio e nei servizi.

Concordato preventivo biennale: modello F24 per regime di ravvedimento per società o associazioni

Con una nuova risoluzione l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del TUIR (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 gennaio 2025, n. 1/E).

Con la risoluzione n. 50/E/2024 erano già stati istituiti dall’Agenzia delle entrate i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. Pertanto, con la nuova risoluzione in commento, l’Agenzia illustra le modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni.

 

Con il provvedimento n. 403886/2024 sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione della suddetta imposta sostitutiva. In particolare, è stato previsto che per le società e le associazioni ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR , l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;

  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

L’Agenzia, dunque, chiarisce che in relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” devono essere riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato:

 

“73” – “Contribuente – Società”.

 

Restano, comunque, validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

 

L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP deve essere eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.