Agevolazione aziende agricole montane: formazione progressiva del compendio unico

Ai fini del riconoscimento dell’esenzione da imposta di registro ed ipo-catastale in favore delle aziende agricole montane in relazione all’acquisto di un terreno agricolo, il requisito oggettivo dell’estensione minima del compendio unico può essere integrato con formazione progressiva, stante la “ratio” della normativa volta a favorire l’accorpamento fondiario. (Corte di Cassazione – Ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4416).

La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione da imposta di registro ed ipo-catastale agli atti di acquisto di terreni agricoli in relazione ai quali l’imprenditore agricolo professionale si impegni a costituire un compendio unico con gli altri fondi rustici posseduti, e a coltivarlo o a condurlo direttamente professionale per un periodo di almeno dieci anni.
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto l’esenzione, recuperato l’imposta proporzionale di registro ed ipo-catastale.
Su ricorso del contribuente, i giudici tributari hanno disposto l’annullamento dell’atto, rilevando:
– il possesso del requisito soggettivo, la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) già al momento dell’acquisto (risultante dalla certificazione rilasciata dall’Ispettorato Provinciale Agrario, dalle dichiarazioni dei redditi e dalla documentazione Inps);
– l’integrazione del requisito oggettivo, derivante dalla coltivazione diretta del fondo acquistato assieme agli altri fondi rustici posseduti (con reddito prevalente rinveniente dall’attività di agricoltore professionale), dovendo ritenere ammessa l’integrazione del “compendio unico” mediante acquisti progressivi di ulteriori terreni fino al raggiungimento del minimo livello reddituale.
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate sostenendo che, ai fini dell’agevolazione, il compendio unico non possa essere costituito “con atti progressivi” fino al raggiungimento del minimo reddituale, e il contribuente non possa fruire dell’esenzione semplicemente “impegnandosI” alla costituzione del compendio unico a prescindere dal possesso attuale dell’estensione di terreno idonea al raggiungimento del minimo di redditività.

In base alla disciplina agevolativa, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dalla normativa europea.
I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro, purché funzionali all’esercizio dell’impresa agricola.

Rispetto alla controversia esaminata, la Corte Suprema ha confermato la decisione dei giudici tributari sulla base delle seguenti osservazioni.
Constatato il possesso del requisito soggettivo di esenzione, costituito dalla qualità di coltivatore diretto o IAP, la costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l’atto di acquisto o trasferimento, ridotti ad 1/6, senza alcuna maggiorazione. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che le disposizioni normative non escludono la possibilità di formazione progressiva della estensione agraria e reddituale suscettibile di integrare il requisito minimo del “compendio unico” e, al contempo, subordinano il riconoscimento del regime fiscale di favore all’impegno in tal senso manifestato in atto dall’acquirente.
Pertanto, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni (esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere) in favore delle aziende agricole montane, il requisito oggettivo dell’estensione minima del compendio unico può essere integrato con formazione progressiva, stante il dato letterale e la “ratio” ispiratrice della normativa, volta a favorire l’accorpamento fondiario. Il beneficio è condizionato, a pena di decadenza, non solo all’impegno del richiedente di costituire un unico compendio immobiliare e di coltivarlo e condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, ma anche alla sussistenza in capo allo stesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo sin dal momento del rogito. Ciò in quanto, diversamente, le evasioni di imposta sarebbero favorite dal procrastinarsi “sine die” del termine per l’acquisizione della capacità professionale idonea ad assicurare al bene un’adeguata produttività, che costituisce “ratio” dell’agevolazione, la cui portata, considerata la natura agevolativa della norma, deve ritenersi di stretta interpretazione.

Obbligo formativo datoriale in caso di infortunio sul lavoro

L’imprenditore ha l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori (Corte di cassazione – sentenza 02 febbraio 2022, n. 3167).

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro in quanto nel caso di specie ha solo in parte adempiuto agli obblighi formativi del personale per ciò che concerneva l’uso degli strumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, non avendo dimostrato il loro assolvimento anche in ordine alle attività di taglio dei rami da effettuare a terra senza impiego di motosega, che costituiva l’occasione di lavoro nel cui ambito era occorso l’infortunio, e che, comunque, non avesse efficacemente vigilato affinché i lavoratori rispettassero le norme di sicurezza.

L’obbligo di dotare di occhiali, visiere o schermi appropriati i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali comunque dannosi era posto, al tempo dei fatti per cui è causa, dall’art. 382, D. P.R. n. 547/1955; a riguardo è sufficiente al riguardo ricordare che la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, quando non siano rinvenibili norme specifiche, discende pur sempre dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

Nel caso di specie, gli obblighi formativi ai fini della prevenzione antinfortunistica erano stati assolti solo con riguardo al corretto utilizzo della motosega (e non anche per il taglio dei rami da eseguire a terra senza l’ausilio di mezzi motorizzati) ed era mancata un’efficace vigilanza sull’impiego dei dispositivi di protezione da parte dei lavoratori, nonostante essi fossero adusi a togliere il casco di protezione in presenza di elevate temperature all’esterno.

Emergenza Covid-19: sciolti i dubbi su quarantena e validità Green pass

Forniti chiarimenti sull’aggiornamento delle misure di quarantena e delle validità e durata delle Certificazioni verdi Covid-19, modificati con l’emanazione del D.L. n. 5/2022 (Ministero Interno – circolare 09 febbraio 2022, n. 2814).

In base a quanto previsto dagli aggiornamenti normativi, per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario e che abbiano effettuato la dose di richiamo (c.d. booster), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) viene rilasciata a far data dalla somministrazione della dose booster medesima e non ha termine di validità.

Nei soggetti risultati positivi alla rilevazione del virus SARS-CoV-2 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario (seconda dose per i vaccini a doppia somministrazione, dose unica per i vaccini a singola somministrazione) ovvero successivamente all’effettuazione della dose di richiamo (c.d. booster), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) viene rilasciata a decorrere dal l’avvenuta guarigione e non ha termine di validità.

Nei soggetti risultati positivi alla rilevazione del virus SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (per i vaccini a doppia somministrazione), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

Accantonamento del versamento al Fondo sanitario CCNL Farmacie

 

Il contributo mensile di 13 euro a carico del datore di lavoro per l’assistenza sanitaria integrativa dei farmacisti deve essere accantonato per poi essere riversato al fondo di assistenza.

Com’è noto, l’Accordo 7 settembre 2021, ha istituito l’assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori delle farmacie private, finanziata tramite un contributo, a decorrere dall’1/11/2021, pari a 13 euro mensili, per 12 mensilità e non computabile nel TFR, a carico del datore di lavoro.
I contributi sono versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento della assistenza sanitaria integrativa.

Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi dovuti per l’assistenza sanitaria integrativa.
Il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL risulta, pertanto, comprensivo di tali contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo è sostitutivo di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assume, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano a qualsiasi titolo il presente CCNL, totalmente o parzialmente.
Conseguentemente, i lavoratori hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
In applicazione del predetto Accordo, lo scorso mese di dicembre Federfarma e le OO.SS. dei lavoratori, allo scopo di dare avvio all’operatività del sistema di assistenza sanitaria integrativa, hanno convenuto e attivato la procedura propedeutica alla realizzazione, nei tempi tecnici strettamente necessari,  di quanto previsto dall’Accordo predetto.
Pertanto, nel frattempo, il contributo mensile di 13 euro a carico del datore di lavoro, previsto dall’Accordo di rinnovo per l’assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori,  non va erogato al lavoratore, ma deve essere accantonato, per poi essere riversato al fondo di assistenza, secondo le modalità e i termini che presto saranno indicati.

No all’IRAP per l’attività professionale di regista/autore di programmi televisivi

L’attività artistica costituisce un elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente risulta contare esclusivamente sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. trib. – Sentenza 28 gennaio 2022, n. 2614).

Il contribuente, autore e regista di spettacoli e programmi televisivi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente avverso gli avvisi di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato gli importi dovuti a titolo di Irap, oltre che gli interessi e le sanzioni. L’Ufficio aveva fondato gli atti impositivi sull’esistenza di una organizzazione autonoma facente capo allo stesso.
Il ricorrente, che riteneva di non essere soggetto fiscale sottoposto ad Irap, esercitando la propria attività senza disporre di autonoma organizzazione, aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Mantova, che con sentenza n. aveva rigettato il ricorso. Anche l’appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia era stato rigettato. Nella sentenza ora impugnata dinanzi a questa Corte il giudice regionale, dopo aver respinto l’eccezione di nullità della decisione di primo grado, ha ritenuto che il regista/autore esercitasse la propria attività avvalendosi di una organizzazione complessa per beni strumentali e collaborazione di terzi, di cui era responsabile.
Il ricorrente ha censurato la pronuncia affidandosi ad un unico motivo, cui ha resistito l’Amministrazione finanziaria.
In tema di IRAP, l’attività artistica costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui II contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, presunzione che, al fine del riconoscimento della soggettività passiva al tributo, non è superabile per il mero concorso di cospicui investimenti alla produzione del reddito, quando comunque indispensabili all’esercizio dell’attività artistica, né per il solo fatto che l’esercente si sia avvalso di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli, perché in ordine all’accertamento della esistenza di una autonoma organizzazione occorre una indagine estesa alla natura, alla struttura e alla funzione del rapporto collaborativo, indispensabile ad escludere il mero intento agevolativo alle modalità di svolgimento dell’attività professionale.
In base a tale principio, la Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente e per l’effetto la sentenza va cassata, con rinvio del processo alla Commissione tributaria regionale della Lombardia perché, in diversa composizione, dovrà procedere ad un nuovo esame.