Credito d’imposta formazione giovani agricoltori: pronta la comunicazione per le spese

L’Agenzia delle entrate annuncia l’approvazione del modello di comunicazione e le relative istruzioni per beneficiare di un credito d’imposta destinato ai giovani imprenditori agricoli che hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola (Agenzia delle entrate, provvedimento 24 luglio 2025, n. 305754).

Il credito d’imposta è un contributo volto a supportare i giovani agricoltori che hanno frequentato corsi specifici di formazione sulla gestione dell’azienda agricola. È stato introdotto dall’articolo 6 della Legge 15 marzo 2024, n. 36, e i suoi criteri di attuazione sono stati definiti con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° aprile 2025.
Il contributo è pari all’80% delle spese sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.
Tale sostegno è erogabile ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 2831/2023, relativi ai contributi in regime “de minimis” nei settori agricolo e generale.

Possono richiedere il contributo gli imprenditori agricoli che soddisfano i seguenti requisiti:

  • età: devono avere un’età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  • inizio attività: devono aver iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021;
  • codice ATECO: devono svolgere attività individuate con un codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con “01“;
  • partita IVA attiva: il beneficiario deve essere titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione.

Le spese devono essere state sostenute nel 2024, ovvero dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono ammissibili le seguenti categorie:
– spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, purché attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
– spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di formazione, fino a un importo massimo del 50% delle spese totali agevolabili (riferite alle spese di formazione);

– l’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

 

Tutte le spese effettuate devono essere debitamente documentate e pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario con modalità tracciabili. Gli estremi delle fatture elettroniche indicate nella comunicazione devono corrispondere ai dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto della comunicazione.

 

Il modello di comunicazione, denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola“, è disponibile sul sito dell’Agenzia e deve essere inviato a partire dal 25 agosto 2025 e fino al 24 settembre 2025 esclusivamente in via telematica.
Tale comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Per la trasmissione è necessario utilizzare esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.
Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto (con indicazione delle motivazioni). La ricevuta è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Una comunicazione scartata dal servizio telematico ma trasmessa entro il termine di scadenza (o nei quattro giorni precedenti) si considera tempestiva se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Una comunicazione inviata dopo il termine di presentazione (24 settembre 2025) viene scartata in fase di accoglienza.
Nello stesso periodo di invio (25 agosto – 24 settembre 2025) è possibile inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (l’ultima valida prevale) o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione.
Il credito può essere utilizzato entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
L’utilizzo decorre dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di un provvedimento che rende nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo fruibile del credito, nel rispetto del limite di spesa previsto. Inoltre, il credito non è utilizzabile prima del rilascio di una seconda ricevuta che comunica il riconoscimento del credito e, in ogni caso, non prima della data di conclusione del corso di formazione.
Se l’importo del credito utilizzato in compensazione supera l’ammontare utilizzabile, il modello F24 sarà scartato.

Il soggetto beneficiario decade dal credito d’imposta in caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti o qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o le dichiarazioni rese risultino false.

CCNL Riscossione Tributi: definiti gi importi dell’IVC

Definita l’indennità di vacanza contrattuale dopo 3 mesi dalla presentazione della piattaforma di rinnovo presentata il 1° aprile 2025

In base all’art. 8 del CCNL di settore che prevede, con la retribuzione di luglio, il riconoscimento dell”indennità di vacanza contrattuale denominata apposito elemento di retribuzione, trascorsi tre mesi dalla presentazione della nuova piattaforma di rinnovo presentata lo scorso 1° aprile 2025,  con la retribuzione di luglio per i tutti i lavoratori di Agenzia delle Entrate-Riscossione, Equitalia Giustizia.

Livello Minimi % copertura IVC dopo 3 mesi IVC dopo 6 mesi
QDL4* 4.419,27 79% 20,95 34,91
QDL3* 3.743,42 79% 17,74 29,57
QDL2 3.341,67 89% 17,84 29,74
QDL1 3.143,64 89% 16,79 27,98
A3L4 2.756,89 88% 14,56 24,26
A3L3 2.564,46 88% 13,54 22,57
A3L2 2.419,92 88% 12,78 21,3
A3L1 2.294,12 88% 12,11 20,19
A2L3 2.155,20 88% 11,38 18,97
A2L2 2.072,23 88% 10,94 18,24
A2L1 2.016,26 88% 10,65 17,74
LU 1.877,35 88% 9,91 16,52

*Ai livelli QDL3 e QDL4 va aggiunta una quota ex art.4 comma 10 CCNL 2001 se prevista.

Giornalisti liberi professionisti: al via la denuncia on line dei redditi 2024

La comunicazione annuale obbligatoria va inviata entro il 30 settembre 2025 (INPGI, comunicato 21 luglio 2025).

L’INPGI ha comunicato l’attivazione della procedura telematica per inviare all’Istituto, entro il termine del 30 settembre 2025, la comunicazione annuale obbligatoria dei redditi percepiti nel 2024 per lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.

Come ogni anno, sono tenuti all’inoltro della comunicazione tutti i giornalisti che nel periodo di imposta 1° gennaio – 31 dicembre 2024 abbiano svolto attività giornalistica in forma libero professionale con partita IVA, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti ovvero mediante cessione di diritto d’autore.

Non sono tenuti, invece, ad effettuare la denuncia reddituale i giornalisti che nel 2024 abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tali casi, infatti, gli adempimenti previdenziali nei confronti dell’INPGI devono essere assolti in via esclusiva dai committenti.

Le modalità

La comunicazione reddituale deve essere effettuata avvalendosi della procedura telematica messa a disposizione degli iscritti, collegandosi qui. La procedura è accessibile tutti i giorni dalle 8 alle 22. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi accedendo al servizio web utilizzando i sistemi di autenticazione pubblica SPID o CIE. La scadenza per l’invio della comunicazione, come detto, è fissata alle 24 del 30 settembre 2025. L’eventuale invio tardivo dopo tale data comporterà l’applicazione di una sanzione prevista dal Regolamento dell’ente.

Sulla base della dichiarazione reddituale il sistema calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto, che dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2025 ovvero – a richiesta – dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.

CCNL Rai: definito il premio di risultato

Prevista l’erogazione con le competenze del mese di ottobre

Con Informativa del 21 luglio, i sindacati hanno comunicato che con le competenze del mese di ottobre verrà erogato il Premio di Risultato riferito all’anno 2024, nella misura dell’85,08% dell’ammontare teorico massimo per ciascun livello.
Di seguito gli importi per ciascun livello.

Livello Importo
A 1.836,00 euro
1 1685,00 euro
2 1569,00 euro
3  1.452,00 euro 
4 1.344,00 euro
5 1.243,00 euro
6 1.127,00 euro 
7 1.043,00 euro
8 943,00 euro
9 834,50 euro

L’importo dovrà essere riproporzionato ai mesi di impegno per i lavoratori a tempo determinato.

Entro il prossimo 8 ottobre il lavoratore dovrà scegliere di usufruire del Premio di Risultato tra una delle seguenti modalità:
– pagamento del 100% del PdR in busta paga;
– destinare il 50% al Fondo Pensione CRAIPI (se iscritto al Fondo) e pagamento del restante 50% in busta paga;
– destinare il 100% al Fondo Pensione CRAIPI  (se il dipendente è iscritto al Fondo);
– destinare il 50% del PdR in servizi welfare e pagamento del restante 50% in busta paga;
– destinare il 100% del PdR in servizi welfare (in questo caso l’importo sarà maggiorato del 12%).

Il Premio di Risultato potrà essere utilizzato entro il 30 settembre 2026.

CCNL Funzioni Locali: persistente stallo nella trattativa

Gli argomenti dell’incontro sono stati l’insufficienza di risorse ed i bassi salari

Lo scorso 22 luglio 2025 si è svolto un nuovo confronto tra le Sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e le Associazioni datoriali Aran, Anci e Upi, sempre incentrato sul rinnovo del CCNL di settore.

La trattativa si trova in una fase di stallo in quanto resta confermato il malcontento dell’Aran dovuto principalmente alla scarsità di risorse economiche messe a disposizione dal governo per la contrattazione di 2° livello in quanto considerate insufficienti a compensare la perdita del potere d’acquisto subita dai lavoratori a causa dell’inflazione.

Nell’incontro i Sindacati hanno richiesto lo stanziamento del 5,78%, per fondi dedicati al riallineamento dell’indennità di comparto, lo sblocco totale dei tetti al salario accessorio, l’aggiunta alla contrattazione delle risorse stanziate e non utilizzate del CCNL 2019-2021 e ritendendo insufficienti le novità proposte dall’Aran come quella dell’aumento di 14,00 euro.
La giornata si è conclusa senza una soluzione di fatto, con le Sigle sindacali che invitano l’Aran a prendere le scelte necessarie per rinnovare il CCNL di settore in linea con quanto accade nei settori privati e senza accettare incrementi inferiori rispetto all’inflazione.