Lavoratori impatriati, ulteriori chiarimenti AdE sul nuovo regime

Nella risposta n. 22/2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce un dubbio sulla possibilità di beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati a decorrere dall’anno d’imposta 2024 e, in particolare, se l’emissione delle fatture ad un unico cliente estero che, negli anni precedenti è stato il datore di lavoro, sia un ostacolo alla fruizione dello stesso.

Il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 dispone che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di: sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

  • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;

  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

La base imponibile è ridotta al 40% nei seguenti casi:

– il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

– in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo.

La riduzione al 40% della base imponibile è subordinata alla condizione che durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

 

L’Agenzia chiarisce che il nuovo regime può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia), presso il quale è stato impiegato all’estero prima del predetto trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. La norma prevede l’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero.

 

Nel caso di specie, dunque, l’istante che al rientro in Italia presterà l’attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all’estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare del nuovo regime agevolativo, a partire dal periodo d’imposta di rientro in Italia e per i quattro successivi considerato che dichiara di essere stata residente all’estero per almeno 6 anni.

CCNL Istruzione e ricerca: siglata l’ipotesi di sequenza contrattuale

Introdotta la nuova figura preruolo nell’ambito della ricerca, si attende la firma definitiva e l’avvio dei contratti

La Flc-Cgil ha comunicato, mediante nota stampa del 7 febbraio 2025, che è stata approvata, come ipotesi di accordo, la sequenza contrattuale del CCNL Istruzione e ricerca, sottoscritta dalle OO.SS. e l’Aran il 9 ottobre 2024,riferita al settore ricerca. Con la sequenza è stata introdotta la nuova figura del preruolo di ricerca, introdotta dalla Legge 79 del 2022. Rispetto all’ipotesi iniziale, nella fase di contrattazione è stata definita una differenziazione della retribuzione in funzione dell’impegno richiesto e l’indicazione che sono fatte salve alcune norme specifiche per alcuni settori, in particolar modo per gli Epr, data la natura del contratto a tempo determinato, come indicato dall’art. 12bis del DLgs 218/2016. Parallelamente all’introduzione della nuova figura professionale, i sindacati affermano che è necessario ritirare il Disegno di Legge di iniziativa ministeriale 1240. 
In materia di precariato nell’ambito universitario, le OO.SS. hanno avanzato la proposta per un nuovo piano straordinario per allargare gli organi e stabilizzare i precari che rafforza il sistema pubblico universitario. Nei prossimi giorni i Sindacati attendono la convocazione per la sottoscrizione definitiva e la partenza del confronto nelle università e negli enti sui regolamenti attuativi. 

Indennità per inabilità temporanea assoluta: l’aggiornamento degli applicativi

Dal 6 febbraio scorso il rimborso dell’importo anticipato dal datore di lavoro può essere effettuato soltanto tramite IBAN (INAIL, comunicato 6 febbraio 2025).

L’INAIL ha comunicato di aver aggiornato gli applicativi delle denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, dei servizi dispositivi “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)” e “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)”.

Infatti, a decorrere dal 6 febbraio 2025 il rimborso dell’indennità per inabilità temporanea assoluta anticipata dal datore di lavoro con le modalità previste dall’articolo 70 D.P.R. 1124/1965 può essere effettuato esclusivamente con accredito su conto corrente bancario o postale o altro strumento elettronico di pagamento dotato di codice IBAN. Di conseguenza, sono stati aggiornati gli applicativi delle denunce sopra citate.

I manuali utente e la documentazione tecnica aggiornata degli applicativi sono disponibili sul sito istituzionale dell’INAIL nella sezione “Prestazioni”, raggiungibile dal seguente percorso Home > Atti e documenti > Assicurazione.

CCNL Trasporto aereo: siglato l’accordo sul rinnovo della Parte Generale

Previste novità su lavoro agile, ferie solidali e formazione del personale

Le Associazioni datoriali Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assaereo, Assocontrol, Assohandlers, Fairo, Federcatering e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Ugl-Trasporto Aereo hanno sottoscritto nei giorni scorsi la Parte Generale del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto Aereo, con decorrenza 1° gennaio 2025. Con l’intesa le Parti Sociali hanno voluto confermare la valenza centrale ed inclusiva del CCNL, considerato quale strumento di regolamentazione finalizzato a creare un sistema di regole certe e condivise tra imprese e lavoratori della filiera. 
Dal punto di vista normativo l’accordo include norme di armonizzazione per implementare le modifiche legislative su tutele sociali e lavoro, già in vigore dal 2019. Viene inoltre valorizzato il ruolo dell’Osservatorio Nazionale del Trasporto Aereo, chiamato a verificare gli andamenti socio-economici del comparto ed approfondire temi di comune interesse, nonchè coniugare la crescita economica con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di tutela del lavoro.
Le Parti Sociali hanno infine condiviso importanti novità su alcune tematiche come il lavoro agile, le ferie solidali, l’agevolazione per percorsi universitari e specialistici, la tutela delle disabilità, la formazione del personale orientata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, lo sviluppo di politiche antidiscriminatorie e a tutela della parità di genere, nonché le misure atte a contrastare il deprecabile fenomeno delle aggressioni ai lavoratori aeroportuali nell’esercizio delle loro funzioni. In materia di welfare è stato avviato un percorso per l’istituzione della cassa sanitaria di settore. 

Manageritalia: polizza assicurativa Long Term Care

La polizza collettiva viene ricompresa nella quota associativa Manageritalia per i quadri

Manageritalia, a fronte dell’importanza del tema della non autosufficienza, ha deciso di comprendere nella quota associativa prevista per i Quadri con età inferiore ai 69 anni, una polizza collettiva Long Term Care in forma temporanea. 
Le polizze assicurative Long Term Care prevedono due diverse tipologie di prestazioni: una rendita per aiutare l’assicurato e la sua famiglia a sopportare i costi derivanti dalla perdita dell’autosufficienza o l’attivazione di una serie di servizi socioassistenziali. 
Si tratta di una copertura assicurativa per eventi imprevisti causati da malattia o infortunio che comportino una non autosufficienza, garantendo una rendita mensile vitalizia netta di 1.000 euro che si attiva qualora l’associato non sia più in grado di svolgere in maniera autonoma 4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano (lavarsi, vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi). 
L’ingresso in polizza avviene automaticamente per tutti i quadri in regola con il pagamento della quota associativa a Manageritalia senza alcun questionario sanitario. Restano esclusi solo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado di svolgere una delle sei attività sopra riportate. La polizza copre fino al raggiungimento dei 70 anni di età.