CIPL Agricoltura Operai Ragusa: sottoscritto il rinnovo contrattuale

Previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore

Il 27 novembre 2024 è stato firmato il rinnovo del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti. Il contratto, siglato da Confagricoltura, Condiretti, Cia, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil Ragusa, è valido per il triennio 2024/2027. All’interno dell’accordo è previsto l’inserimento di nuove qualifiche professionali. Sono previste, inoltre, nuove contestazioni disciplinari per l’uso eccessivo del telefono cellulare durante l’orario di lavoro e per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi). Dal punto di vista retributivo è previsto un aumento del 6,3% a partire dal 1° novembre 2024. Non è prevista nessuna indennità di vacanza contrattuale; mentre, è stata aumentata l’indennità chilometrica di pari a 0,090 euro per ogni chilometro effettuato. Fino a 15 chilometri non è previsto rimborso. Di seguito le tabelle retributive con gli aumenti.

Lavoratori agricoli a tempo indeterminato

Livello Paga Base mensile al 31.12.2023 Aumento 6,3% (CIPL 2024/2027) Paga Base Comprensiva dell’aumento del 6,3% dall’1.11.2024 Retribuzione base all’1.11.2024 (OTD/169) Indennità incentivo fisso retribuzione Totale tabella OTI – Nuovi parametri all’1.11.2024
Area 1            
VI Livello 1.245,14 78,44 1.323,58 1.323,58 340,8 1.664,38
V Livello 1.194,43 75,25 1.269,68 1.269,68 328,5 1.598,18
Area 2            
IV Livello 1.153,11 72,65 1.225,76 1.225,76 315,75 1.541,51
III Livello 1.102,41 69,45 1.171,86 1.171,86 303,13 1.474,99
Area 3            
II 1.025,41 64,6 1.090,01 1.090,01 275,04 1.365,05
I 1.004,75 63,3 1.068,05 1.068,05 275,04 1.343,09

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Livello Paga Base orario 31.12.2023 Aumento 6,3% (CIPL 2024/2027) Paga Base Comprensiva dell’aumento del 6,3% dall’1.11.2024 Totale Paga Base 3° elemento Importo previdenziale lordo dall’1.11.2024 Tfr 8,63% su Paga Base Retribuzione lorda oraria comprensiva di Tfr dall’1.11.2024
Area 1                
VI Livello 7,36 0,46 7,82 7,82 2,38 10,20 0,67 10,88
V Livello 7,07 0,45 7,52 7,52 2,29 9,81 0,65 10,46
Area 2                
IV Livello 6,82 0,43 7,25 7,25 2,21 9,46 0,63 10,08
III Livello 6,53 0,41 6,94 6,94 2,11 9,05 0,60 9,65
Area 3                
II 6,07 0,38 6,45 6,45 1,96 8,41 0,56 8,97
I 5,94 0,37 6,31 6,31 1,92 8,23 0,54 8,78

 

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: i nuovi ammessi 

Pubblicato il nuovo elenco delle aziende ammesse alla fruizione del beneficio (INPS, messaggio 13 dicembre 2024, n. 4252).

L’INPS ha ammesso alla fruizione dello sgravio contributivo relativo ai contratti di solidarietà (CDS) difensivi accompagnati da CIGS le imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento e non ricomprese nell’Allegato n. 1 alla precedente circolare n. 66/2024 (articolo 6 del D.L. n. 510/1996). Tali imprese vengono indicate nell’allegato 1 al messaggio in argomento.

In particolare, con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo restando il predetto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti. La procedura per la riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Le aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2022, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;

– nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo.

In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). 

 

CIRL Sistemazione Idraulico Forestale Calabria: firmata l’ipotesi di rinnovo

Dopo 13 anni, siglato il rinnovo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrari

Gli enti Calabria Verde ed Ente Parco Naturale regionale delle Serre con Flai-Cgil, Flai-Cisl e Uila-Uil regionali, nei giorni scorsi, hanno rinnovato il contratto per i dipendenti di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrari. 
Il nuovo contratto ha trattato anche i seguenti temi:
– all’organizzazione dei cantieri e attività di pronto intervento;
– libertà sindacali;
– politiche di genere;
– sicurezza sul lavoro e ricambio generazionale.
Inoltre, viene specificato che potranno esserci nuove assunzioni in presenza di temporanee esigenze di intensificazione delle attività lavorative relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi, alla tutela del patrimonio forestale alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico forestale e delle connesse infrastrutture civili. 
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento contrattuale pari a 50,00 euro, a parametro 108, che verrà erogato in due rate.

CCNL Allevatori Zootecnici: sottoscritto il rinnovo economico per il biennio 2025-2026

Le Parti hanno convenuto di fissare nel 5,8% complessivo I’aumento delle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2024

Il 12 dicembre 2024 è stato sottoscritto tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia e AIA (Associazione Italiana Allevatori) il rinnovo del biennio economico 2025-2026, in applicazione di quanto previsto dal CCNL per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici firmato il 14 Novembre 2023.
Il rinnovo, in anticipo rispetto alla naturale scadenza contrattuale, è frutto di una importante negoziazione e dello sforzo congiunto dei lavoratori e della delegazione trattante. Le Parti hanno convenuto di fissare nel 5,8% complessivo I’aumento delle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2024; il suddetto aumento sarà ripartito come da tabella che segue e si applica al personale cui si applica il suddetto CCNL in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Area/Livelli Stipendio
1/1/2025
Stipendio
1/7/2025
Stipendio
1/9/2026
1/2 2.381,17  2.392,51  2.399,31 
1/3 2.277,50  2.288,35  2.294,85 
1/4 2.173,36  2.183,71  2.189,92 
1/5 2.095,98  2.105,96  2.111,95 
2/1 2.018,65  2.028,26  2.034,03 
2/2 1.964,88  1.974,23  1.979,85 
2/3 1.886,68  1.895,67  1.901,06 
2/4A 1.783,23  1.791,72  1.796,81 
2/4B 1.749,28  1.757,61  1.762,61 
2/5 1.729,44  1.737,68  1.742,62 
2/6 1.651,34  1.659,20  1.663,92 
3/1 1.493,10  1.500,21  1.504,48 
3/2 1.365,49  1.372,00  1.375,90 

 Cessazione partita IVA, diritto alla fruizione dei crediti d’imposta edilizi

L’Agenzia delle entrate chiarisce se la chiusura dell’attività professionale e la cancellazione della partita IVA possa precludere l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da prestazioni Superbonus 110% (Agenzia delle entrate, risposta 13 dicembre 2024, n. 255).

Il caso trattato dall’Agenzia delle entrate riguarda un geometra in procinto di chiudere la propria partita IVA per cessazione dell’attività professionale in dubbio sulla possibilità di poter utilizzare i crediti fiscali derivanti da prestazioni Superbonus 110% per le annualità 2025/2026/2027.

 

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che la chiusura dell’attività professionale non impedisce all’istante di continuare ad utilizzare i crediti d’imposta da ”Superbonus”, presenti nel proprio cassetto fiscale, in compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

Pertanto nel caso di specie, in presenza delle condizioni per fruire del credito, l’istante potrà continuare ad utilizzare i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale in compensazione con le imposte riferite alla propria sfera personale, anche laddove i medesimi siano maturati nell’ambito della propria attività professionale, ovvero siano stati acquistati in tale contesto, non essendo contemplato dalle norme di riferimento alcun impedimento all’uso dei crediti nel caso di cessazione dell’attività professionale.

 

L’Agenzia specifica, infine, che i predetti crediti non potranno essere utilizzati direttamente in sede di dichiarazione annuale, ma solo nel modello F24.