CCNL Centri Elaborazione dati: firmato il rinnovo del contratto

Previsto un aumento economico del 10% sugli stipendi, da erogare nei prossimi 3 anni

Nei giorni scorsi l’Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati-Assoced, la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali-Lait e Ugl Terziario hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i Centri Elaborazione Dati (CED). Il documento sottoscritto, affermano le OO.SS., punta al futuro e a valorizzare i lavoratori che lavorano nel mondo dell’innovazione digitale.

Dal punto di vista normativo si segnala un aggiornamento della classificazione del personale, attraverso il riconoscimento contrattuale di nuove professionalità come Prompt Engineer e AI Engineer. Ciò consente non solo di accrescere la motivazione e il coinvolgimento del personale, ma anche di migliorare l’organizzazione del lavoro e l’efficienza dei processi aziendali. Non solo, rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare le competenze, favorire percorsi di sviluppo professionale e promuovere la mobilità interna, generando benefici concreti sia per i lavoratori che per le imprese.

Dal punto di vista economico le Parti Sociali hanno stabilito un aumento economico del 10% sugli stipendi, da erogare nei prossimi 3 anni. 

Legge di bilancio 2025 e agevolazioni “Prima casa”: nuovi termini e credito d’imposta

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate in merito all’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa”, in particolare sul termine di due anni entro cui alienare un immobile pre-posseduto e il relativo credito d’imposta (Agenzia delle entrate, risposta 30 luglio 2025, n. 197).

Un contribuente ha acquistato una nuova “prima casa” nel novembre 2024, usufruendo dei benefici previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, e del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” previsto dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998. Al momento di questo nuovo acquisto, l’Istante era già proprietario di un immobile precedentemente agevolato, situato nello stesso Comune della nuova abitazione.
Inizialmente, l’Istante si era impegnato a vendere l’immobile agevolato pre-posseduto entro un anno dal secondo acquisto, in conformità con la normativa vigente allora (comma 4-bis della Nota II-bis). Tuttavia, è intervenuta una modifica legislativa (articolo 1, comma 116, della Legge di bilancio 2025) che ha esteso questo termine da un anno a due anni.
L’Istante, dunque, ha posto i seguenti quesiti all’Agenzia delle entrate:

– se la modifica normativa che estende il termine per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto a due anni sia applicabile anche al suo caso, dato che al 31 dicembre 2024 il termine di un anno non era ancora scaduto;

– se sia possibile fruire del credito d’imposta per il riacquisto della nuova “prima casa” anche qualora la rivendita dell’immobile pre-posseduto avvenga entro il nuovo termine di due anni;

– in caso di risposta affermativa al quesito 1 e negativa al quesito 2, quale comportamento concreto adottare, richiamando la possibilità di revocare la dichiarazione di intenti e versare l’imposta dovuta con interessi, senza sanzioni.

 

In risposta, l’Agenzia riepiloga la normativa “prima casa”, che prevede un’aliquota agevolata del 2% per l’imposta di registro, a condizione che l’acquirente non sia titolare di altri diritti su case di abitazione già acquistate con agevolazioni. Il comma 4-bis, modificato dalla Legge di bilancio 2025, consente l’agevolazione anche a chi già possiede un immobile agevolato, a condizione che questo venga alienato entro due anni dalla data del nuovo acquisto. La Legge di bilancio 2025 ha, quindi, incrementato il termine da uno a due anni.

 

L’Agenzia, dunque, richiamando la risposta n. 127/2025, chiarisce che l’estensione del termine non è riservata solo agli atti di acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. Il nuovo termine di due anni per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto è applicabile anche ai casi in cui, al 31 dicembre 2024, il termine di un anno era ancora pendente.

La modifica normativa della Legge di bilancio 2025 non ha riguardato l’articolo 7 della Legge n. 448/1998, che disciplina il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”. Tale articolo prevede il credito se la nuova casa viene acquisita entro un anno dall’alienazione della precedente “prima casa”. Sebbene l’articolo 7 preveda il credito per l’acquisto della nuova casa dopo la vendita della precedente, l’Agenzia ha già riconosciuto l’applicabilità del credito anche nella fattispecie inversa, ovvero quando il nuovo acquisto “prima casa” avviene prima della vendita dell’abitazione agevolata pre-posseduta (a seguito dell’introduzione del comma 4-bis con la Legge di stabilità 2016).

Tale interpretazione si basa sulla ratio della riforma, che intende agevolare la sostituzione della “prima casa” introducendo maggiore flessibilità nei tempi di dismissione dell’immobile pre-posseduto.

 

Considerato che la recente modifica legislativa estende il termine del medesimo comma 4-bis e che la finalità è la stessa (incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa), l’Agenzia ritiene che il maggior termine di due anni per la rivendita dell’immobile pre-posseduto non pregiudichi il diritto al credito d’imposta per il nuovo acquisto.

Il credito d’imposta è quindi concesso in via provvisoria, a condizione che l’abitazione agevolata pre-posseduta venga alienata entro il termine di due anni. In caso di mancata alienazione entro i due anni, l’acquirente decade dall’agevolazione “prima casa” fruita per il riacquisto e, di conseguenza, perderà anche il diritto al credito d’imposta.

Decontribuzione Sud PMI: chiarimenti sulla definizione

L’INPS riepiloga i criteri per qualificare le micro, piccole e medie imprese beneficiarie dell’esonero contributivo “Decontribuzione Sud” (INPS, messaggio 30 luglio 2025, n. 2398). 

La Legge di bilancio 2025, all’articolo 1, comma 406, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (cosiddetta Decontribuzione Sud PMI).

 

La definizione di microimpresa e di piccola e media impresa è contenuta nell’allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014 (articoli 1 e 2).

 

Dal suddetto quadro normativo si evince che la individuazione di “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)” prende in considerazione i tre seguenti criteri:

 

– il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;

– il fatturato annuo;

– il totale di bilancio annuo.

 

In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:

 

1) meno di 250 occupati;

 

2) un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

 

L’INPS, con il messaggio in commento, comunica che è stata rilasciata una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.

 

Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l’ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”.

 

Qualora si verificasse tale ipotesi, l’Istituto precisa che è onere dello stesso soggetto interessato di fornire, su espressa richiesta, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio.

CIRL Contoterzismo Veneto: siglato l’accordo integrativo regionale

Previsto aumento del salario integrativo dal 1° gennaio 2025

Il 28 luglio 2025, le Parti sociali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uia-Uil e l’Associazione F.I.M.A.V hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo regionale per i lavoratori e le imprese agro-meccaniche del Veneto.

Tra le novità, si riporta l’aumento del salario integrativo +8% dal 1° gennaio 2025, +8% dal 1° gennaio 2026, +8% dal 1° gennaio 2027, +8% dal 1° gennaio 2028 e l’introduzione del premio individuale per i lavoratori e lavoratrici OTI e OTD di importo pari 0,8% della RAL.

In tema di orario di lavoro, è stata normata la banca ore e la flessibilità e in ambito di formazione, sono previsti ulteriori permessi pari a 60 ore per formazione continua per chi ne fa richiesta. 

Inoltre, ulteriori parti normative del contratto sottoscritto sono state riviste e ammodernate per renderle in sintonia con il contratto vigente e le norme che nel corso degli ultimi anni sono state introdotte.

CCNL Scuola: incontro per la trattativa di rinnovo del contratto

Le Sigle Sindacali hanno rivendicato con determinazione il diritto del personale scolastico all’estero a essere tutelato dalle regole del contratto collettivo, al pari del personale in servizio sul territorio nazionale

Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali della scuola e l’Aran nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL 2022/2024, con riferimento al personale docente e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero. La Uil Scuola Rua ha ribadito le proposte già avanzate sin dall’apertura del tavolo, rivendicando il pieno ritorno alla contrattazione collettiva per quanto riguarda la mobilità professionale verso l’estero, nonchè la disciplina del rapporto di lavoro per il personale in servizio all’estero.

Le OO.SS. hanno sottolineato, in materia di contrasto tra norma contrattuale e D.Lgs. n. 64/2017, le disparità di trattamento derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 64/2017, cui si aggiungono ulteriori disomogeneità generate da interpretazioni non univoche e da recenti pronunce giurisprudenziali. Tali sentenze hanno infatti riconosciuto la perdurante validità di alcuni principi contrattuali, compresi quelli relativi al mandato all’estero disciplinato dal CCNL.

Sono state inoltre presentate proposte sostanziali di modifica anche sul piano delle relazioni sindacali, dei livelli di contrattazione integrativa, della partecipazione e degli impegni legati all’attuazione dell’autonomia scolastica e ai progetti per il miglioramento dell’offerta formativa. Anche su questi aspetti, però, la risposta dell’Aran è stata negativa. Per l’Agenzia, infatti, le norme contrattuali sarebbero state superate dalla L. n. 107/2015 e dal D.Lgs. n. 64/2017, che rimandano la regolazione dei rapporti di lavoro al MAECI, negando di fatto la validità delle tutele e delle prerogative sindacali previste dal CCNL.

In conclusione le Sigle Sindacali hanno rivendicato con determinazione il diritto del personale scolastico all’estero a essere tutelato dalle regole del contratto collettivo, al pari del personale in servizio sul territorio nazionale.